Tribunale di Milano, 9 dicembre 2015
Il tribunale di Milano, con la sentenza n. 13870 del 9 dicembre 2015, ha deciso che l'onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte che si oppone al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che in difetto, il giudizio di opposizione diviene improcedibile ed il giudice ne dichiara l'estinzione (la controversia era opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali).
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Tribunale di:
Milano -
Sentenza n.:
13870 -
Data
9 dicembre 2015