Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto.
I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 D.Lgs n. 28/10, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
Si richiede ove possibile di utilizzare la firma PAdES visibile. In ogni caso si richiede di prestare attenzione a sopra firmare non annullando le sottoscrizioni elettroniche altrui già apposte.
Pertanto in sintesi:
Firma elettronica dell'istante
firma elettronica dell'istante con autenticazione della firma e sottoscrizione da parte dell'avvocato con firma elettronica;
Firma elettronica del convocato
firma elettronica del convocato con autenticazione della firma e sottoscrizione da parte dell'avvocato con firma elettronica.
Il documento informatico sottoscritto è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.