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Regolamento di procedura

dell’organismo di mediazione MediaTorino s.r.l., istituito ai sensi del D.Legisl. 4 marzo 2010, n. 28, in applicazione anche del D.M. del 24/10/2023 - N. 150.


Articolo 1

Campo di applicazione del Regolamento

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n° 28, prevede l’obbligo di tentare la conciliazione, prima di rivolgersi
all’autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale), qualora sorga una controversia nelle seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi
  • bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura.

In tutte le altre materie, la conciliazione è facoltativa.

Quello che segue è il regolamento dell’organismo di conciliazione MediaTorino s.r.l., con sede a Torino, via Avigliana 39.


Articolo 2

Domanda di mediazione

Per avviare un procedimento di mediazione, al fine di evitare la lite, ciascuna parte può indirizzare
all’ufficio di MediaTorino s.r.l territorialmente competente ai sensi dell’art. 4 c. 1
D.Lgs. n. 28/2010 una domanda scritta di mediazione contenente:

  1. il proprio nome, indirizzo, eventuale domicilio eletto, codice fiscale, numero di telefono e/o fax, e/o
    indirizzo di posta elettronica, preferibilmente posta elettronica certificata;
  2. il nome, l’indirizzo e recapiti dell’avvocato che assiste la parte ove previsto o presente;
  3. il nome, l’indirizzo, il codice fiscale (se conosciuto), il numero di telefono e/o fax, e/o l’indirizzo di
    posta elettronica, dell’altra parte o delle altre parti;
  4. la materia della controversia;
  5. una descrizione del motivo del contendere, unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti;
  6. l’indicazione – anche solo approssimativa – del valore della lite;
  7. ogni documento che ritenga utile allegare;
  8. l’eventuale indicazione del mediatore scelto di comune accordo dalle parti dall’elenco allegato (allegato A).

Qualora lo ritenga utile, il richiedente potrà utilizzare il modello di domanda allegato (allegato B).

Unitamente alla domanda debitamente compilata il richiedente allega l’attestazione del versamento delle spese di avvio e di primo incontro.

In mancanza di uno dei presupposti necessari all’avvio (incompletezza della istanza per mancanza di generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle indennità), la Segreteria dell’Organismo invita il richiedente a provvedere, entro un breve termine, al perfezionamento del deposito; decorso inutilmente il termine fissato, l’istanza sarà considerata nulla e automaticamente rifiutata.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito


Articolo 3

Registrazione della domanda di mediazione, designazione del mediatore e convocazione delle parti

  1. Le domande di mediazione sono numerate progressivamente e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di presentazione, a cura della segreteria di MediaTorino s.r.l., che annoterà il nome della parte richiedente, il giorno e l’ora del deposito o del ricevimento.
    Presso la segreteria dell’organismo è tenuto un apposito registro, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d’ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
    Per ogni affare di mediazione, la segreteria dell’Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti, messo a disposizione del mediatore dopo che questi ha accettato l’incarico.
    Alle parti è assicurato il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione. Ciascuna parte può chiedere, mediante istanza contenente l’indicazione per cui ne fa richiesta – l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico.
    In questo caso il rilascio di copia è subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
    Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento dell’Unione Europea n° 679/2016.
  2. In seguito alla domanda, il responsabile di MediaTorino s.r.l. designa un mediatore.
  3. I criteri inderogabili per l’assegnazione delle mediazioni, anche quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti nella scelta del mediatore sub 3.4, sono i seguenti:
    1. specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e rotazione degli incarichi;
    2. idonei ad assicurare la rotazione.
      Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo.
      Nel caso di controversia rientrante in ambiti che siano valutati dal responsabile dell’organismo di normale gestione, sarà seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si applicherà il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.
  4. Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.
    Possono altresì richiedere al responsabile dell’organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato in presenza delle seguenti condizioni:
    se ravvedono motivi di incompatibilità in assenza di specifiche incompatibilità, nel caso in cui il mediatore non sia sufficientemente competente nella specifica materia o non del tutto neutrale.
    La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del responsabile di MediaTorino s.r.l., che ne darà comunicazione alle parti, nel tempo più breve possibile.
    Nel caso in cui il mediatore designato sia il responsabile di MediaTorino s.r.l., sulla sostituzione deciderà il mediatore più anziano, secondo i criteri di cui all’art. 3.3.
  5. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della
    procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
  6. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la
    domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del
    comma 3.5.
    Nella convocazione MediaTorino s.r.l. quantifica
    1. in base alla domanda ed alle tariffe allegate al presente regolamento
    2. il corrispettivo per la mediazione dovuto da ciascuna delle parti.

L’Organismo ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.


Articolo 4

Adesione della controparte

La controparte potrà aderire espressamente alla procedura di mediazione, facendo pervenire a MediaTorino s.r.l. la dichiarazione di adesione preferibilmente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’incontro; potrà altresì presentarsi direttamente al primo incontro.

In caso di richiesta di proroga del primo incontro, ricevuto l’invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio e le spese ex art. 28 c. 5 DM n. 150/23, potrà chiedere il rinvio del primo incontro “incontro preliminare”. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso dall’Organismo.

Nell’aderire al procedimento, la parte indicherà quanto previsto al precedente articolo 2, lettere a), b), d),
e), f), g), h

Se la controparte aderisse oltre il termine su indicato – ma entro il giorno e l’ora fissati nella convocazione – MediaTorino s.r.l. si riserva di comunicare alle parti una nuova data per l’incontro.

Qualora lo ritenga utile, la controparte potrà utilizzare il modello di adesione allegato (allegato C).

L’incontro del mediatore con la parte istante si terrà anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione ed il mediatore rilascerà, ai sensi dell’art. 11, 4° comma D.Lgs. n. 28/2010, il verbale di mancato accordo per mancata partecipazione della parte chiamata.

In caso di mancata partecipazione di tutte le parti all’incontro, il mediatore nominato attesterà l’improcedibilità della mediazione


Articolo 4 bis

Responsabilità delle parti

È di competenza esclusiva delle parti verificare:

  1. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione; MediaTorino non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta non diligente dell’Organismo;
  2. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  3. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di mediazione;
  4. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
  5. i recapiti dei soggetti a cui inviare gli inviti alla mediazione e le comunicazioni;
  6. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
  7. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio;
  8. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
  9. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
  10. l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti.

Articolo 5

Luogo di svolgimento del procedimento

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso la sede di MediaTorino s.r.l., in Torino, via Avigliana 39, oppure in una delle sedi distaccate.

Su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo, la sede del procedimento di mediazione potrà anche essere diversa.

MediaTorino s.r.l. ha facoltà di stipulare accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, così come previsto dall’art. 6 c. 1 lett. t) DM n. 150/23, alla cui disciplina si rinvia.


Articolo 5 bis

Procedura di mediazione telematica

  1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del
    procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.
    Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
  3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
  4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
    L’Organismo di mediazione, ai sensi dell’art. 8 bis D. Lgs. 28/2010, garantisce la possibilità di svolgimento della mediazione in via telematica.
    Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  5. Il deposito della domanda di mediazione, ovvero dell’adesione, è consentito in via telematica mediante apposita area presente sul sito web dell’Organismo.
  6. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
    4. La mediazione in modalità telematica si svolge nel rispetto della riservatezza dei dati personali poiché i partecipanti alla mediazione telematica sono vincolati ai doveri di riservatezza stabiliti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 28/10 e dal presente Regolamento; è vietata inoltre qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi rispetto al procedimento. In ogni caso l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali.
  7. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1 D.Lgs n. 28/10, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  8. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  9. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Articolo 5 ter

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto.

  1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
  2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
  3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis D.Lgs n. 28/10 e 5 bis che precede, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
  4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
  5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Articolo 6

Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità del mediatore. Riservatezza.

  1. Il mediatore, al momento della designazione, deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti ed in cui si impegni a mantenere riservate le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la mediazione; il mediatore non può' iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto detta dichiarazione.
    La dichiarazione ha il seguente tenore: “Io sottoscritto mediatore… , dichiaro la mia assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti YYY/XXX del procedimento di mediazione n. … e mi impegno a mantenere riservate le dichiarazioni rese della parti e le informazioni acquisite durante la mediazione”.
  2. Qualora il mediatore dichiari di non poter accettare l’incarico, il responsabile di MediaTorino s.r.l. procederà ad individuarne un altro, seguendo la procedura di cui al precedente articolo 3.
  3. Nel caso in cui il mediatore designato sia il responsabile di MediaTorino s.r.l., sulla sostituzione deciderà il mediatore più anziano, secondo il duplice criterio delle competenze tecniche e della rotazione degli incarichi fra i mediatori di MediaTorino s.r.l.
    Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
  4. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
    Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
  5. MediaTorino si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

Articolo 7

Cause di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico di mediatore

  1. Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore, risulterà incompatibile in ogni modo con l’assunzione dell’incarico il mediatore che versi in una delle condizioni previste dall’art. 51 numeri 1, 2, 3, 4,5 codice procedura civile.
  2. Altresì si applicano le norme del Codice Etico art. 2 su indipendenza e imparzialità.
  3. Ai sensi dell’art. 21 DM n. 150/23 non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
    Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.
    Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
  4. Ai sensi dell’art. 62 del CODICE DEONTOLOGICO FORENSE vigente non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
    1. che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
    2. se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
      In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
      L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
      1. se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
      2. se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
        L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

Articolo 8

Procedura

  1. Le parti devono partecipare al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, con l'assistenza dell'avvocato nella mediazione obbligatoria e quando è demandata dal giudice.
    Nella mediazione volontarie le parti possono partecipare anche senza l’assistenza di un avvocato.
    Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
    La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 D.Lgs. n. 28/10, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
  2. L’organismo destina la disponibilità temporale allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore; compatibilmente con il calendario degli incontri dell’organismo e con la disponibilità del mediatore incaricato, è prevista la possibilità per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata.
    Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
    Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
  3. Svolti gli adempimenti di cui al punto 2, la procedura di mediazione potrà articolarsi, secondo i casi, in più incontri stabiliti di volta in volta, a breve intervallo di tempo e, comunque, tale da consentire il rispetto della durata massima della procedura.
  4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, MediaTorino s.r.l. può nominare uno o più mediatori ausiliari.
    Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono previste dall’art. 9 bis
    Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
  5. La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e del regolamento. Il mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, se lo ritenga opportuno, separatamente. Le informazioni acquisite negli incontri riservati potranno essere comunicate all’altra parte, ai fini della conciliazione, solo su espresso consenso delle parti interessate.
  6. Su richiesta delle parti il mediatore potrà formulare la proposta conciliativa di cui all’art. 10.2.
  7. Salvo quanto previsto per la mediazione telematica, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo

Articolo 9

Indennità di mediazione

  1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro ex art 17 D.Lgs n. 28/10, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
  3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
    Più chiaramente l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi, quando la parte é priva di propria firma digitale, e per il rilascio delle copie degli atti e dei dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.
  4. L’Organismo dichiara l’adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all’Allegato A del DM n. 150/2023 che qui segue (articolo 31, comma 1 DM n. 150/23)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITEMINIMI DI SPESA IN €MASSIMI DI SPESA IN €
Fino a € 1.000
€ 80

€ 160

da a € 1.001 a € 5.000
€ 160

€ 290

da a € 5.001 a € 10.000
€ 290

€ 440

da a € 10.001 a € 25.000
€ 440

€ 720

da a € 25.001 a € 50.000
€ 720

€ 1.200

da a € 50.001 a € 150.000
€ 1.200

€ 1.500

da a € 150.001 a € 250.000
€ 1.500

€ 2.500

da a € 250.001 a € 500.000
€ 2.500

€ 3.900

da a € 500.001 a € 1.500.000
€ 3.900

€ 4.600

da a € 1.500.001 a € 2.500.000
€ 4.600

€ 6.500

da a € 2.500.001 a € 5.000.000
€ 6.500

€ 10.000

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

In applicazione dell’art. 32 DM n. 150/23 si stabilisce che gli scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto siano:

  1. Quando il valore della controversia è indeterminabile alto si applica lo scaglione tra € 50.000,01 a € 150.000,00;
  2. Quando il valore della controversia è indeterminabile medio si applica lo scaglione tra € € 25.001 ed € 50.000;
  3. Quando il valore della controversia è indeterminabile basso si applica lo scaglione tra € 5.001 ed € 10.000

  1. Le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo ex art. 17 c. 4 D.Lgs n. 28/10 sono le seguenti: le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del d.m. citato
  2. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. (Art. 34, comma 3, d.m. n. 150/2023).
  3. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
  4. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 10, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 10, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
    Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
    Nel caso di variazione del valore nel corso della mediazione, le spese da versarsi ex art. 9 sono corrisposte all’organismo sulla base del nuovo valore in relazione alle fasi della procedura successive alla determinazione del nuovo valore, fermi restando gli importi per le fasi della procedura già effettuate.
    Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4.
  5. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei cc 10 e 11, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
  6. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente bancario intestato a MediaTorino s.r.l. oppure presso la segreteria di MediaTorino s.r.l..
  7. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Circa gli effetti
    dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale si rinvia all’art. 15 septies D.Lgs n. 28/10.
  8. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Articolo 9 bis

Modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti

Qualora il mediatore si sia avvalso, ai sensi dell’art. 8. del presente regolamento, di esperti, questi ultimi saranno retribuiti dalle parti – in via solidale - in base alle tariffe minime indicate nel decreto del ministero della giustizia 30 maggio 2002 (od eventuali successivi aggiornamenti), “adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”.


Articolo 10

Mancata Conciliazione

  1. La procedura di mediazione si conclude con una mancata conciliazione decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione senza che si sia raggiunto un accordo salvo deroga stabilita dalle parti.
    In tal caso il mediatore redige il verbale di mancata conciliazione.
  2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 28/10.
  3. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
  4. In caso di accettazione della proposta, verrà redatto verbale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs n. 28/10. Il verbale è depositato presso la segreteria di MediaTorino s.r.l. e di esso è rilasciata copia alle parti che la richiedano.

Articolo 11

Conciliazione

  1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 D.lgs n. 28/2010.
  2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
  3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
  4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
  5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
  6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
  7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
  8. Ai sensi dell’art 17 del d. legisl. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di conciliazione è esente da imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Articolo 12

Durata della procedura di mediazione

  1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
  2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1 D.Lgs n. 28/10, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
  3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1 D.Lgs n. 28/10.
  4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Articolo 13

Conservazione degli atti – rilascio copie

MediaTorino s.r.l. conserverà copia degli atti relativi ai procedimenti di mediazione trattati per almeno un triennio dalla loro conclusione.

L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.

L'organismo, su richiesta e con costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs 28/10, commi 1 e 2, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del d.m. n. 150/2023.


Articolo 14

Sospensione e cancellazione dal registro

In caso di sospensione o di cancellazione, l’Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori, inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n. 150/2023.
La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità con l’art. 41 DM n. 150/23.


Articolo 15

Effetti della domanda di mediazione

Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 art 3 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2 D.lgs n. 28/10, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.


Torino, 9/7/2024