Che cos’è il credito di imposta?
Il credito di imposta è un beneficio o agevolazione fiscale prevista e disciplinata dal nostro diritto tributario.
Grazie a questa misura il soggetto beneficiario può detrarre una parte delle imposte da quelle che deve pagare al Fisco. Si tratta di una detrazione fiscale, che va quindi a ridurre le imposte e non il reddito imponibile su cui calcolare le tasse, come accade per le deduzioni fiscali.
La finalità del credito di imposta è quella di consentire al contribuente di recuperare una parte delle spese sostenute per lo svolgimento di certe attività: è quindi una somma, calcolata in misura percentuale sull’importo delle spese sostenute per certe attività, che il beneficiario può scalare dai debiti che ha verso l’Erario quando presenta la dichiarazione dei redditi.
Art. 20 - (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)
Credito di imposta: mediazioni obbligatorie/demandate terminate con accordo (art. 20 c. 1)
Alle parti è riconosciuto:
Un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 (ovvero spese documentate, indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo) fino a concorrenza di € 600.
Un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600.
I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2400 per le persone fisiche e di € 24000 per le persone giuridiche
Mediazioni obbligatorie/demandate terminate con accordo: credito d’imposta persone fisiche.
1
Fino a concorrenza di € 600 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
2
Fino a € 600 per compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione.
3
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2400
Mediazioni obbligatorie/demandate terminate con accordo: credito d’imposta persone giuridiche.
1
Fino a concorrenza di € 600 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
2
Fino a € 600 per compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione.
3
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e e fino ad un importo massimo annuale di € 24000.
Mediazioni obbligatorie/demandate terminate senza accordo: credito d’imposta persone fisiche
1
Fino a concorrenza di € 300 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
2
Fino a € 300 per compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione.
3
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e e fino ad un importo massimo annuale di € 2400.
Mediazioni obbligatorie/demandate terminate senza accordo: credito d’imposta persone giuridiche
1
Fino a concorrenza di € 300 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo
2
Fino a € 300 per compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione.
3
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e e fino ad un importo massimo annuale di € 2400.
Mediazioni volontarie terminate con accordo: credito d’imposta persone fisiche
1
Fino a concorrenza di € 600 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
2
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2400.
Mediazioni volontarie terminate con accordo: credito d’imposta persone giuridiche
1
Fino a concorrenza di € 600 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
2
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 24000.
Mediazioni volontarie terminate senza accordo: credito d’imposta persone fisiche
1
Fino a concorrenza di € 300 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
2
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2400.
Mediazioni volontarie terminate senza accordo: credito d’imposta persone giuridiche
1
Fino a concorrenza di € 300 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
2
Nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 24000.
Mediazioni (tutte) terminate con accordo: credito d’imposta persone fisiche/giuridiche (art 20 c. 3)
Fino a concorrenza di € 300 per spese di avvio, spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
Tale credito si somma rispetto a quello dell’art. 20 c. 1