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Tribunale di Firenze, ordinanza 17 febbraio 2017


Tribunale di Firenze, sezione terza, provvedimento del 17.2.2017
…omissis…
Oggi 17 febbraio 2017 10.52, innanzi al dott. Ada Mazzarelli, sono comparsi:
per parte attrice l’avv. Anna Maria GAUDIO per delega anche degli avv. omissis e prof. Avv. Luigi VIOLA;
l’avv. Gaudio chiede che il giudice voglia inviare le parti in mediazione
per parte convenuta l’avv. M. in sostituzione dell’avv. omissis; l’avv. M. si dichiara remissiva all’istanza di
mediazione , in subordine insite sull’istanza ex art. 210 c.p.c.
per G. terza chiamata l’avv. C. in sostituzione dell’avv. N. si riporta alla memoria n. 3 riepilogativa e chiede
invece fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni
Il Giudice
Visto l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, dispone
che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un
organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della
domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni decorrenti da oggi;
fa presente che, ai sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di
mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita
‐ gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, c.3, d.lgs.
citato;
‐ le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in
Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.
La nota dovrà contenere informazioni:
in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4‐bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva)
partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;
‐ in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura
preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
‐ in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese
processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Rinvia per in prosieguo all’udienza del 12.7.2017 ore 10.45.
Il Giudice
dott. Ada Mazzarelli


  • Tribunale di:

    Firenze
  • Sentenza n.:

  • Data

    17 ferbbraio 2017